sabato 12 giugno 2010
Scrutini E Valutazione: Le Operazioni Di Scrutinio
Cari colleghi, continuo con la seconda parte della tematica in oggetto.
Nella scuola primaria la valutazione degli apprendimenti è svolta dal docente singolo o collegialmente dai docenti contitolari della classe.
Nella scondaria è svolta dal Consiglio di classe, presieduto dal dirigente o suo delegato, con delibera assunata a maggioranza, ove necessario.
I voti sono assegnati su proposta dei singoli docenti che li ricavano sulla base di un congruo numero di interrogazioni e di verifiche scritte, grafiche o pratiche, corrette e classificate nel corso dell'anno scolastico.
Negli scrutini, i CdC operano come collegio "perfetto" con funzioni giudicatrici (Nota 717 del 14 maggio 1981. Uff. Decreti Delegati; Consiglio di Stato - VI Sez. n. 189 del 17 febbraio 1988), pertanto è richiesto il quorum integrale, ovvero la presenza di tutti i docenti e della relativa espressione di voto. In caso di assenza anche di un solo docente per motivi giustificati, è prevista la sostituzione con un supplente. Il Dirigente sostituirà il docente assente con un altro docente in servizio nell'Istituto, possibilmente della stessa disciplina, e nel caso non sia possibile anche con un docente di altra materia.
Il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente scolastico, che può delegare la presidenza a un docente del CdC. La delega fatta per iscritto, non necessariamente con un documento specifico, deve essere riportata nel verbale della seduta e nell'atto di convocazione del CdC stesso.
Il Collaboratore vicario può presiedere il CdC solo se già membro del Consiglio stesso o in caso di ufficiale assenza o impedimento del Dirigente scolastico.
Secondo il decreto 122/2009, il docente di religione partecipa alla valutazione solo per gli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Se, nella delibera di ammissione alla classe successiva, il voto del docente di religione è determinante, deve essere iscritto a verbale.
I docenti di sostegno, essendo titolari nella classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni.
Gli eventuali esperti o docenti esterni coinvolti in attività per l'ampliamento dell'offerta formativa forniscono ai titolari gli elementi conoscitivi relativi all'interesse e al profitto degli alunni in tali attività, ma non partecipano alla valutazione poichè la loro presenza renderebbe illegittima ogni decisione.
Le decisioni prese devono rispondere alle norme che regolamentano i procedimenti amministrativi (Legge n. 241/1990, modificata eintegrata dalla Legge 15 maggio 1997, n.127), pertanto devono:
- essere legittime, ossia rispettose della normativa vigente in materia;
- rispettare i termini di conclusione dell'anno scolastico;
- essere motivate e documentate. Il voto proposto deve risutare da prove scritte o orali somministrate durante le attività didattiche;
- consentire di individuare i soggetti e gli organi competenti, perché, in caso di controversia, sia possibile attribuire le responsabilità, individuali o collegiali;
- essere trasparenti, perché è garantito il diritto di accesso a tutta la documentazione.
Il verbale deve essere il più possibile dettagliato ed esaustivo: gran parte del contenzioso, relativo a scrutini ed esami, verte proprio sulla manacanza di motivazioni o sull'insufficiente completezza del verbale finale.
Nel prossimo post saranno analizzate le innovazioni introdotte dal Decreto.
La presente sintesi è stata redatta in base ai riferimenti contenuti nel n.19, 1 giugno 2010, della Rivista Scuola e Didattica.
Consultate la prima parte già pubblicata:
Scrutini E Valutazione: Valutazione In Corso D'Anno
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