Al febbraio 2012, risale il DL n.5-2012 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo". L'art. 51 "Potenziamento del sistema nazionale di valutazione" di tale decreto sancisce l'obbligatorietà delle prove INVALSI, prevedendo per le scuole la rilevazione degli apprendimenti come parte integrante dell'attività ordinaria d'Istituto:
1. Nelle more della definizione di un sistema organico e integrato
di valutazione delle istituzioni scolastiche, dell'universita', della
ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,
l'INVALSI assicura, oltre allo svolgimento dei compiti di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e
all'articolo 1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il
coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione di cui
all'articolo 2, comma 4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10. A tale fine, in via sperimentale, l'Invalsi si avvale
dell'Agenzia per la diffusione di tecnologie per l'innovazione. Le
Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Le istituzioni scolastiche partecipano, come attivita' ordinaria
d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli
studenti, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7
settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
ottobre 2007, n. 176.
di valutazione delle istituzioni scolastiche, dell'universita', della
ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,
l'INVALSI assicura, oltre allo svolgimento dei compiti di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e
all'articolo 1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il
coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione di cui
all'articolo 2, comma 4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10. A tale fine, in via sperimentale, l'Invalsi si avvale
dell'Agenzia per la diffusione di tecnologie per l'innovazione. Le
Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Le istituzioni scolastiche partecipano, come attivita' ordinaria
d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli
studenti, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7
settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
ottobre 2007, n. 176.
Quasi 5000 insegnanti, genitori, studenti e cittadini hanno sottoscritto l’emendamento all'art. 51 comma 2, riguardante i test Invalsi, il quale chiede di rendere i test più scientifici (a campione, come nel resto d’Europa), più fruibili per le scuole e contenerne i costi esorbitanti che il citato articolo intende, in parte, scaricare sulle scuole e sui docenti, con l'obbligarli a gestirli gratuitamente.
L' emendamento, promosso da 13 associazioni (Ass. ne naz.le Scuola della Repubblica, Cisp-Centro Insegnanti Scuola Pubblica- Roma, Coordinamento Scuole Secondarie- Roma, Comitato bolognese Scuola e Costituzione, Cip Ass. Nazionale, Gdl dell’assemblea genitori e insegnanti delle scuole di Bologna e provincia, Comitato Genitori ed Insegnanti per la Scuola Pubblica di Padova, ScuolaFutura Carpi, Coordinamento Buona Scuola Carpi, La scuola siamo noi Parma, Ass. di Firenze Per la scuola della Repubblica, Cgd Pordenone, RsuIqbal Masih Roma), è arrivato fino in dirittura d’arrivo, essendo stato uno dei 13 (dei 578 iniziali) su cui c’è stato l’ultimo confronto in commissione, nella mattinata del 27 marzo 2012.
Come era immaginabile, il Governo si è opposto alla approvazione di qualunque emendamento di merito al testo uscito dalla camera, e lo stesso è stato trasformato in ordine del giorno, con il parere favorevole del governo e di tutta la commissione affari costituzionali.
L’emendamento 51.2 trasformato nell’odg. G/3194/107/1:
"Impegna il governo affinché, ai fini di un adeguato potenziamento del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche, siano assicurati adeguati criteri, tra cui la previa individuazione con metodo statistico del campione su cui effettuare le rilevazioni, nonché la somministrazione delle prove mediante rilevatori esterni adeguatamente formati e la diffusione dei risultati alle istituzioni scolastiche coinvolte".E' il caso di pensare che la sua approvazione segni una svolta sulla questione valutazione delle scuole e sull’uso distorto dei test standardizzati? Personalmente ci vado cauta!
E così, adesso le prove Invalsi sono diventate obbligatorie per legge! E per noi insegnanti rientrano nella attività didattica ordinaria.
RispondiEliminaMeglio di così...
Così sembra, Arte. Speriamo bene...
RispondiElimina... attività ordinaria (art 51); a questo punto vorrei sapere con quali fondi verranno pagati i docenti che lavorano alla correzione visto che con il FIS dette attività (ordinarie) non possono essere pagate. Cosa faranno le RSU visto che: "...il riconoscimento economico per tali attività potrà essere individuato, in sede di contrattazione integrativa di istituto, ai sensi degli artt. 6 e 88 del vigente C.C.N.L."
RispondiEliminaumberto d
umberto d: le tue considerazioni sono pertinenti e condivisibili. Mi piacerebbe saper rispondere alle domande che poni...
RispondiElimina